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I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili

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ALIQUOTE PER L'ANNO 2011

  • Aliquota unica: 6,00 per mille
  • Detrazione sull'abitazione principale: € 103,29;

Aliquote approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 3 del 30/03/2010

COS'E'?

L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili. Per immobili si intendono i fabbricati a qualsiasi uso destinati (abitazioni, attività) e i terreni (fabbricabili e agricoli).

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Regolamento comunale

CHI DEVE PAGARE?

L'imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento. Il "nudo proprietario" non è quindi soggetto all'imposta che spetta a chi gode di un diritto reale sull'immobile.

Con D.L n. 93 del 29/05/2008 dal 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad aitazione principale e relative pertinenze. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella di residenza anagrafica.

QUANDO E COME SI DEVE PAGARE?

Il Comune a partire dall’anno 2000 ha optato per la riscossione diretta dell’imposta, pertanto i versamenti dovranno essere effettuati:

  • presso gli uffici postali, con apposito bollettino di c.c.p. n. 12964110 intestato a: Comune di NOMAGLIO SERV. TESORERIA – I.C.I. oppure tramite INTERNET nel sito www.poste.it,
  • tramite F24

Il pagamento della 1° rata (acconto) è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno e deve essere eseguito dal 1° al 16 giugno 2010. La seconda rata (saldo) deve essere versata nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2010.

Si ricorda che dall’anno 2008 le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e le relative pertinenze sono totalmente esenti dal pagamento dell’I.C.I.-

Si ricorda che per i fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti al 1° gennaio dell’anno in corso, deve essere aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata nel 1997 mentre i terreni agricoli sono esenti.

DICHIARAZIONE

A partire dal 2008 La dichiarazione ICI non deve più essere presentata.

SU COSA SI PAGA?

L'ICI è dovuta sui fabbricati, sulle aree fabbricabili.

I terreni agricoli sono esenti su tutto il territorio Comunale

La base imponibile è il valore degli immobili o dei terreni assoggettati all'imposta.
Nel caso dei fabbricati il valore viene determinato moltiplicando la rendita attribuita o presunta al 1° gennaio dell'anno (aumentata del 5%) per un coefficiente che cambia a seconda della destinazione d'uso del fabbricato.

Gruppi A,B,C » RENDITA X 100
(alloggi, autorimesse, tettoie, ecc.)

Categoria A/10 » RENDITA X 50
(uffici, studi privati)

Categoria C/1 » RENDITA X 34
(negozi, botteghe)

Categoria D » RENDITA X 50
(fabbricati artigianali e industriali, alberghi, banche, ecc.)

Solo per quelli censiti. Per quelli non censiti in catasto, posseduti interamente da Impresa, viene determinato sulla base dei costi contabilizzati nel libro dei cespiti, opportunamente moltiplicati per i coefficienti di rivalutazione indicati annualmente con decreto ministeriale.

Le aree edificabili previste dal PRG vigente dovranno essere valutate sulla base dei valori commerciali vigenti al 1 Gennaio dell'anno in corso e comunque sulla base di prezzi unitari a mq. determinati dal Consiglio Comunale (C.C. n. 18 del 03.04.2007) pari ad E 30,00.

COME SI CALCOLA?

Valore dell'immobile moltiplicato per l'aliquota ICI deliberata dall'Ente per l'anno specifico, diviso 1000.

carica il regolamento ICI (PDF, apre altra finestra).

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Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 15 Giugno 2011 12:56 )