In conformità a quanto stabilito dai vigenti regolamenti comunali, è consentito l’esercizio del diritto di accesso e di informazione limitatamente ai documenti amministrativi relativi alle pratiche di condono edilizio, ai procedimenti edilizi di iniziativa privata e ai procedimenti inerenti le attività economiche, documenti formati o comunque stabilmente detenuti dagli organi comunali.
Sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l'accesso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Per accesso si intende la possibilità di visionare o estrarre copia dei documenti amministrativi in materia di edilizia, di condono edilizio ed in materia di attività economiche.
L’esercizio del diritto di accesso avviene nei limiti e con le modalità stabilite:
- dal “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi comunale
- dal “Regolamento sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e per la tutela della riservatezza dei dati personali”;
- dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.
- Il garante della Privacy, con una pronuncia del Febbraio 2019, ha stabilito di non rendere pubblici i dati personali e tecnici, contenuti all'interno delle Cila e delle Scia, come: data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, PEC, numeri di telefono fisso e cellulare, documentazione tecnica sugli interventi, poiché renderli ingiustificatamente pubblici, potrebbe determinare un’interferenza nei diritti e nelle libertà dei soggetti contro-interessati.
Saranno, comunque, valutate, caso per caso, quelle richieste per le quali vi siano delle motivazioni particolari per cui sia indispensabile accedere alla visione della modulistica di presentazione del titolo.